Durante le escursioni nella natura è possibile purtroppo farsi male, in questo caso è utile capire di chi è la responsabilità.
Prima di tutto è bene sapere che i sentieri sono un bene pubblico e di conseguenza la responsabilità è affidata all’ente locale chi se ne prende cura cioè il comune e questo secondo l’articolo 822 e 824 del codice civile.
La regione, infatti, affida la responsabilità all’ente territorialmente competente. Questo ente, in genere, è il comune. Non è così se il sentiero si trova all’interno di un parco nazionale, un parco regionale o di una comunità montana.
E, in questi casi, la manutenzione e il recupero dei sentieri possono essere affidati al CAI o ad altre associazioni simili. Nel caso in cui un sentiero dovesse essere interrotto per esempio da una frana, il CAI è tenuto a informare il sindaco che può interdire l’accesso attraverso un’ordinanza.
E gli enti gestori sono tenuti a rispondere di eventuali danni agli escursionisti. Questo, però, solo se il danno è causato da una “responsabilità oggettiva nella manutenzione del sentiero”. Quindi, tutto ciò che riguarda l’ambiente circostante, cioè la montagna, non rientra nella responsabilità degli enti.
I custodi, infatti, possono prendersi la responsabilità esclusivamente di quei rischi che possono essere effettivamente controllati. Nel caso di incidente spetta infatti all’escursionista stesso di provare il nesso di causa tra il sentiero e il danno.
Nel caso in cui il danno sia dovuto a cause derivanti dalla manutenzione, allora il comune o l’ente ne deve rispondere secondo l’articolo 2051 del codice civile. E di contro, il comune o l’ente deve dimostrare che il danno sia stato determinato o, per esempio, dalla perdita o dall’abbandono sulla via pubblica di oggetti pericolosi o della caduta di un sasso.
Per limitare la propria responsabilità in questo senso i comuni e i parchi adottano delle soluzioni come la manutenzione, i limiti di accesso, le ordinanze e le classificazioni dei sentieri. Alcuni parchi, infatti, vietavano di utilizzare determinati sentieri senza la presenza di una guida esperta.
In altri casi, attraverso un’ordinanza, si vietava l’utilizzo di calzature aperte o con suola liscia o non provviste di suola tipo vibram per accedere a determinati sentieri. I trasgressori, in questo caso, venivano sanzionati con una multa che andava dai 50 ai 2500 euro.
Inoltre, alcuni parchi vietavano l’accesso a determinati sentieri in particolari condizioni meteorologiche avverse. Alcuni comuni hanno provveduto a segnalare i sentieri come EE, escursionista esperto, proprio per liberarsi da qualsiasi tipo di responsabilità.
La Lombardia ha istituito la Rete Escursionistica Lombarda attraverso una legge che recita:
«Chiunque intraprende un percorso della Rete escursionistica lombarda lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l’ambiente circostante».
Così come anche il CAI si era pronunciato in questo senso affermando che l’associazione si occupava sì della manutenzione dei sentieri, ma che non era responsabile di eventuali incidenti lungo il percorso.
Infatti, “non si può essere chiamati a rispondere per avvallamenti, buche e fango lungo un tracciato. Al contrario verrebbe vanificato il volontariato di chi si occupa di mantenere vivo un elemento essenziale della montagna”.
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