Nonostante l’attenta pianificazione, non sempre, quando si programma una partenza, tutto va per il verso giusto. Smarrimento bagagli, ritardi o cancellazioni di aerei, navi o anche treni e non di meno l’overbooking sono tra gli inconvenienti che possono capitare e, in questi casi corre in aiuto la legislazione dell’Unione europea che stabilisce quali sono le tutele per i viaggiatori e come è possibile reclamare.
Per rimborsi, compensazioni e anche per riprogrammazione dei viaggi a supportare i viaggiatori è stata realizzata una app: ‘Your Passenger Right’ alla quale fare riferimento nei casi indicati. Occorre, però fare alcune differenziazioni nel caso in cui si viaggi in aere, in treno, oppure in nave.
Per viaggi aerei nell’Ue, ma anche che dall’Ue siano diretti verso Paese extra-Ue e viceversa, sia che si tratti di una compagnia europea sia che si tratti di vettore straniero, è possibile far valere i propri diritti per risarcimenti, riprotezione o assistenza. In questo quadro, rientrano tra nell’Unione europea anche alcuni territori di oltre oceano come: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Isola della Riunione, Mayotte, Saint-Martin (Antille francesi), Azzorre, Madeira e Isole Canarie (non le Isole Fær Øer), ma anche ai voli da e per l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera. Mentre per i voli da e per il Regno Unito da Paesi Ue, bisogna differenziare se il vettore è Ue o britannico, in questo secondo caso le norme sui diritti dei passeggeri non possono essere vantate.
Anche i viaggi in treno vengono riconosciuti i diritti dei passeggeri sul territorio Ue, anche se possono esserci delle piccole variabili su treni urbani, suburbani, regionali, nazionali. Fanno eccezione quei convogli che effettuano itinerari che sono per la maggior parte fuori dall’Ue. In ogni caso è la compagnia ferroviaria o anche il venditore del biglietto che deve dare al viaggiatore tutte le informazioni utili.
Vengono tutelati dai diritti dei passeggeri anche coloro che viaggiano in nave, sia che si tratti di traghetti sia che si tratti di crociere che avvengono in territorio Ue, mentre valgono su altri territori solo se la società che gestisce il servizio è europea. Vengono comprese nelle regole che tutelano di fronte a eventuali inconvenienti le persone, i bagagli e i veicoli, qualora dovesse verificarsi un incidente in mare, sempre che si sia partiti da un Paese Ue o che si parta o si arrivi in un porto Ue.
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