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Voli cancellati: indennizzo per i passeggeri non informati in tempo

Novità in tema di voli cancellati: un indennizzo pecuniario è dovuto a tutti i passeggeri che non hanno ricevuto un avviso di annullamento del volo, due settimane prima della data prevista per la partenza. Qualora la compagnia aerea non sia in grado di dimostrare che il passeggero in questione è stato informato della cancellazione del suo volo con due settimane di anticipo rispetto alla data di partenza prevista, è tenuto a versargli una compensazione pecuniaria.

L’indennizzo per voli cancellati, dei quali i passeggeri non siano stati debitamente informati per tempo, è dovuto sia nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, sia nel caso in cui sia stato stipulato per mezzo di un’agenzia di viaggi on-line.

Indennizzo per voli cancellati: la storia del sig. Krijgsman 

Il sig. Krijgsman è stato il protagonista di una vicenda di voli aerei cancellati e relativi indennizzi. Il signore ha prenotato per mezzo di un’agenzia di viaggi on-line, un volo di andata e ritorno da Amsterdam Schiphol (Paesi Bassi) a Paramaribo (Suriname), operato dalla compagnia aerea SLM. La data di partenza del volo di andata era fissata per il 14 novembre 2014. Il 9 ottobre 2014, la SLM ha comunicato all’agenzia di viaggi la cancellazione di tale volo. Il sig. Krijgsman ha ricevuto una comunicazione dall’agenzia viaggi, circa la cancellazione del volo, con un messaggio di posta elettronica, in data 4 novembre 2014.

A quel punto il sig. Krijgsman ha chiesto alla SLM un risarcimento danni forfettario pari a 600 euro, facendo appello al regolamento dell’Unione in materia di compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo. Tale regolamento parla chiaramente di un risarcimento pecuniario per mano della compagnia area, in assenza di una comunicazione circa l’avvenuta cancellazione del volo, recapitata al cliente interessato, almeno due settimane prima della partenza prevista.

La SLM non ha accettato la richiesta di compensazione pecuniaria al sig. Krijgsman, per il fatto che l’informativa sulla cancellazione del volo era stata trasmessa all’agenzia di viaggi il 9 ottobre 2014.

Dal canto suo, l’agenzia viaggi ha declinato ogni responsabilità, sostenendo che il suo mandato era limitato esclusivamente alla conclusione di contratti tra passeggeri e vettori aerei. Pertanto non si riteneva responsabile di modifiche orarie o annullamenti di voli.

Il sig. Krijgsman non si è affatto perso d’animo e si è rivolto al Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali, cosicché la SLM fosse costretta al pagamento della compensazione pecuniaria. La sua richiesta si fondava sul fatto che il regolamento europeo non precisa le modalità secondo cui la compagnia aerea deve informare i passeggeri, in caso di cancellazione di un volo, nella casistica in cui il contratto di trasporto è stato stipulato per mezzo di un’agenzia di viaggi o di un sito Internet.

Indennizzo per voli cancellati: l’onere della prova 

La Corte ha chiarito che, secondo quanto scritto nel regolamento, l’onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, spetta alla compagnia area stessa. Qualora il vettore aereo non sia in possesso delle prove, ovvero la comunicazione di cancellazione inviata al passeggero, più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tale regolamento.

La Corte precisa inoltre, che tale interpretazione vale sia nel caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e la compagnia aerea, sia nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per mezzo di un terzo, come ad esempio, un’agenzia di viaggi on-line. Tuttavia, nonostante l’onere della prova di invio della comunicazione al cliente coinvolto nella cancellazione di un volo, e in mancanza di essa, l’eventuale pagamento dell’indennizzo siano a carico del vettore aereo, il regolamento non vieta alla compagnia aerea di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a chiunque sia responsabile all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi.

In altre parole, il regolamento non vieta al vettore aereo di chiedere a sua volta il risarcimento anche un operatore turistico.

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