Sembra di dire un’ovvietà quando si sottolinea che anche le persone con disabilità o con mobilità ridotta hanno diritto a viaggiare con la garanzia di tutti i comfort utili a un’esperienza serena. Eppure proprio a rimarcare questo diritto c’è una disposizione del regolamento europeo, il numero 1107 del 2006 che disciplina la materia e sottolinea la necessità di tutelare la libertà di scelta delle persone con disabilità e la non discriminazione.
La normativa in merito risale ormai a 18 anni fa, lasso temporale nel quale le compagnie aeree hanno avuto il tempo per adeguarsi alle disposizioni previste. Di fatto tutti gli aeroporti comunitari devono garantire assistenza alle persone con disabilità, ma non di meno alle persone con mobilità ridotta e agli anziani. Tra i diritti di questi ultimi, primo tra tutti l’impossibilità di sentirsi apporre un rifiuto all’imbarco da parte della compagnia aerea, se in partenza da un aeroporto dell’Ue.
Solo in casi eccezionali non è previsto l’imbarco di persone con disabilità e cioè per motivi di sicurezza o anche se le dimensioni dell’aereo non consentono fisicamente l’imbarco, ma in quest’ultimo caso il vettore è tenuto a informare tempestivamente il viaggiatore specificando per iscritto le ragioni del rifiuto, con relativo diritto al rimborso del biglietto.
Le compagnie aeree sono, inoltre tenute a garantire assistenza al viaggiatore con disabilità prima, durante e all’arrivo, sia per la consegna del bagaglio, sia per l’imbarco, sia per salire e scendere dal velivolo e non di meno durante il volo. Da parte del viaggiatore, però, c’è l’impegno a informare la compagnia aerea almeno 48 ore prima della partenza, così da consentirle di mettere in atto tutti i preparativi necessari.
Sono diversi, comunque, gli obblighi in capo ai vettori che operano all’interno dell’Unione europea e tra gli altri c’è quello di rendere facile al viaggiatore, al momento della prenotazione del biglietto, le sue necessità; dare notizie sulle misure di sicurezza; informare su volo e servizi messi a disposizione; dare la possibilità di far salire in cabina i cani necessari per l’assistenza; offrire, all’occorrenza, il permesso di portare a bordo due apparecchi medici; predisporre posti comodi a seconda delle esigenze; dare assistenza in volo; fare in modo che l’eventuale accompagnatore sia seduto accanto alla persona con disabilità.
Anche la società che gestisce l’area di scalo aeroportuale deve contribuire affinchè il viaggio della persona con disabilità sia comodo e confortevole, garantendo assistenza, adempimento delle formalità per la registrazione, spostamento, imbarco e sbarco e tutte quelle attività utili ad assicurare di consegna e recupero bagagli.
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