Minorenni all’estero: nuove regole per viaggiare fuori Paese

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Novità in Italia per i minorenni che viaggiano all’estero. La Farnesina comunica che dal 4 giugno 2014 entrano in vigore le nuove regole per i minori che viaggiano all’estero. Cambiano le modalità di presentazione della dichiarazione di accompagnamento che va prodotta nel caso in cui un minore di quattordici anni viaggi fuori del Paese di residenza senza essere accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci. La nuova disciplina intende garantire una maggiore tutela del minore, rendere più agevoli i controlli alle frontiere, nonché facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo di strumenti telematici (mail, Pec, fax).

Oltre all’adozione di moduli unici per l’Italia e per l’estero che saranno disponibili presso Questure e Consolati, si legge ancora nella nota, è stata prevista la possibilità che i nomi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore. In alternativa, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria, nel rendere la dichiarazione, possono chiedere che i dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente. Nel caso in cui il minore è affidato a un ente o a una compagnia di trasporto, viene rilasciata l’attestazione.

Sul sito della Polizia di Stato viene inoltre ricordato che l’iscrizione del minore sul relativo passaporto del genitore non è più valida dal 27 giugno 2012. Proprio da quella data, infatti, il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. La dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e di solito non è maggiore di sei mesi. Si possono indicare fino a un massimo di due accompagnatori.

Nello specifico, la sottoscrizione della dichiarazione di accompagnamento spetta a genitori o i tutori di minori di 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l’autorizzazione a una persona fisica o a una società di trasporto (per esempio la compagnia aerea o di navigazione). Tale documento resterà agli atti della questura. La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea o l’iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore, previa richiesta. Nel primo caso la questura rilascerà l’attestazione della dichiarazione che l’accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità o, nel secondo caso, a stampare sul passaporto del minore la menzione.

Attenzione, però, la dichiarazione di accompagnamento non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale, ad esempio da Roma a Milano, “cosa – spiega il sito della Polizia – che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni“. Non è necessaria se si viaggia con i genitori o i tutori.

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