
Quali sono i diritti del passeggero in caso di volo cancellato? Visto che si è appena festeggiata (il 4 luglio) la Giornata Europea sui Diritti dei Passeggeri, vediamo di fare un po’ di chiarezza in merito. Anche perchè l’estate è ormai iniziata e, di conseguenza, sempre più persone sono in partenza per le tanto attese vacanze.
Non è sempre facile orientarsi quando si parla di voli in ritardo e rimborsi dei biglietti: anche perchè a volte si tratta di eventi improvvisi, ai quali non si arriva preparati. Oppure, anche nel caso di scioperi annunciati, sono situazioni nelle quali non ci si è mai trovati e dove non si sa come agire.
Innanzitutto a livello legislativo: i diritti del passeggero del trasporto aereo in caso di cancellazione, ritardo o negato imbardo sono contenuti nel Regolamento CE 261/2004. Quelli relativi ai diritti delle persone con disabilità o mobilità ridotta nel trasporto aereo sono chiariti nel Regolamento CE 1107/2006. Trovate i testi di entrambi sul sito dell’Enac, ovvero l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
In ogni caso, se il volo viene cancellato, se l’imbarco vi viene negato o se c’è un ritardo prolungato, le compagnie aeree sono obbligate a darvi tutte le spiegazioni sui vostri diritti.
In caso di negato imbarco per overbooking:
- La compagnia in questione chiede se tra i passeggeri ci sono volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di benefici da concordare (rimborsi economici di varia entità)
- In caso di rinuncia volontaria, oltre ai benefici economici, il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto (entro 7 giorni) oppure la riprotezione su un altro volo alternativo
- Se invece il negato imbarco riguarda un passeggero non volontario, allora questo ha diritto a: rimborso del biglietto o riprotezione su un altro volo; assistenza; compensazione pecuniaria
In caso di cancellazione del volo:
- In circostanze eccezionali (cioè che non si sarebbero in alcun modo potuto evitare): il passeggero ha diritto all’assistenza e può scegliere tra rimborso del biglietto o riprotezione su un volo alternativo
- In circostanze non eccezionali: il passeggero, oltre all’assistenza, ha diritto a una compensazione pecuniaria e può scegliere tra rimborso del biglietto o riprotezione
Attenzione: la compensazione pecuniaria non è però dovuta nel caso in cui il passeggero sia stato avvertito della cancellazione con un preavviso:
- di 2 settimane
- compreso tra 2 settimane e 7 giorni ma gli si offra un volo alternativo con partenza inferiore a 2 ore rispetto a quello originario o arrivo al massimo 4 ore dopo)
- inferiore a 7 giorni ma gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore a 1 ora e ritardo sull’arrivo non superiore a 2 ore
Condividi questo articolo con i tuoi amici di Facebook